Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Varie 01/01/1962

h), del decreto ministeriale 29-5-1895, che approva il regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del ministero dei lavori pubblici, deve essere indicato nel capitolato stesso, salvo il caso previsto dall'art. 96 del regolamento approvata con regio decreto 25-5-1895, n. 350.

ART. 39 PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che inte ressano la scienza, la storia, l'arte o la archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi, e l'appaltatore deve consegnarli all'Amministrazione, che gli rimborsa le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente ricupero. Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne subito partecipazione alla direzione e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso della direzione stessa.

ART. 40 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione, qualora nel capitolato speciale non sia disposto altrimenti. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito nel capitolato speciale, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora il capitolato speciale stabilisca che i detti materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito nel capitolato stesso deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

ART. 41 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO. VALUTAZIONE DEL DECIMO Nel caso di scioglimento del contratto, secondo l'art. 345 della legge sui lavori pubblici, si seguiranno le norme di cui all'art. 35 del regolamento approvato con Regio decreto 25-5-1895, n. 350. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite, da pagarsi all'appaltatore ai sensi dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici è calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattro quinti del prezzo che è servito di base al contratto, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

ART. 42 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Quando sorgano contestazioni fra il direttore dei lavori e l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, a norma del regolamento approvato con Regio decreto 25-5-1895, n. 350. Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati ed inscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal regolamento sopraccitato.

ART. 43 ARBITRATO Salvo il disposto del successivo art. 47, tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa a norma del precedente art. 42, sono deferite, giusta gli artt. 806 e seguenti codice procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici 20-3 1865, n. 2248, allegato F, al giudizio di cinque arbitri.

ART. 44 TEMPO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Per tutte le controversie la domanda di arbitrato deve essere proposta dopo l'approvazione del collaudo. La domanda può essere proposta e il giudizio ha luogo anche durante la esecuzione dei lavori e prima dell'approvazione del collaudo:

a) per le controversie rispetto alle quali le parti sono d'accordo a non differire la risoluzione;

b) per quelle la cui natura o rilevanza economica, ad avviso di una delle parti, non consenta che la loro risoluzione sia differita. La rilevanza economica deve essere valutata in relazione all'importo totale dell'appalto ed essere tale da portare notevole pregiudizio alla continuazione dei lavori;

c) per quelle di cui agli artt. 13 e 35, ultimo comma. Spetta agli arbitri decidere se le controversie, per le quali sia domandato il loro giudizio in base alla lettera b), siano effettivamente tali da dover essere risolte immediatamente o debbano invece essere rimandate a dopo l'approvazione del collaudo.

ART. 45 COLLEGIO ARBITRALE Il collegio arbitrale è così composto:

a) da un magistrato del consiglio di Stato, che lo presiede, nominato dal presidente del consiglio stesso;

b) da un magistrato giudicante della corte di appello di Roma, nominato dal primo presidente della corte stessa;

c) da un componente tecnico del consiglio superiore dei LL.PP., nominato dal presidente del consiglio stesso;

d) da un funzionario della carriera direttiva, amministrativa o tecnica del ministero dei LL.PP. o da un avvocato dello Stato, nominato dal ministro per i LL.PP. o da un suo delegato;

e) da un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall'appaltatore. Gli arbitri nominati ai sensi del precedente comma, lettera a) b) c) e d) continuano nelle loro funzioni anche se cessino dall'Ufficio che occupano al momento della nomina o ne assumano uno diverso. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, qualcuno degli arbitri, si procede, alla sostituzione con le norme del precedente comma primo. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse. Il segretario del collegio arbitrale è scelto dal collegio stesso tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa del ministero dei LL.PP. L'istanza per l'arbitrato deve essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 60 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa ai sensi del precedente articolo 42. La notificazione deve essere fatta presso l'ufficio della avvocatura generale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del T.U. 30-101933, n. 1611, modificato dalla legge 25-3-1958, n. 260.

ART. 47 DEROGA ALLA COMPETENZA ARBITRALE (articolo sosti tuito dall'art. 16 della legge 10-12-1981 n. 741) In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti la competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata. Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda è proposta, entro il termine di cui all'articolo precedente, davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche.

ART. 48 FORMA DELLA DOMANDA E DEDUZIONE DELL'ALTRA PARTE L'istanza di cui all'art. 46 deve formulare con precisione tutte le domande e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri. La parte a cui tale istanza è notificata può, nel termine di 60 giorni successivi ai 60 di cui all'art. 46, notificare all'altra le sue deduzioni e proporre le proprie domande.

ART. 49 ISTANZA PER LA NOMINA DEGLI ARBITRI Durante il termine indicato nel precedente art. 46 o successivamente, entrambe le parti d'accordo o la parte più diligente, possono presentare istanza ai presidenti dei collegi di cui è parola nell'art 45, perché nominino gli arbitri ivi designati alle lettere a) b) c) . Nello stesso termine, ciascuna parte notifica all'altra la scelta del proprio arbitro di cui alle lettere d) ed e) .

ART. 50 GIUDIZIO ARBITRALE Le parti trasmettono al collegio arbitrale, dopo la sua costituzione ed entro i termini ad esse assegnati dal collegio medesimo, i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'art. 816 del codice di procedura civile. Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto. Le verificazioni, le perizie e gli altri atti istruttori che si riconoscano necessari sono eseguiti direttamente dal collegio arbitrale, o, delegati a uno o più dei suoi componenti. E' applicabile agli arbitri l'art. 4 della legge 20-3-1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo, per quanto concerne la loro competenza rispetto agli atti amministrativi. In pendenza dell'arbitrato non sono sospesi i provvedimenti della pubblica Amministrazione per l'esecuzione di ufficio, né gli altri provvedimenti conformi alla legge e al contratto che siano riconosciuti necessari nel pubblico interesse. In questi casi gli arbitri, se giudicano che non vi fu inadempimento dei patti od altra colpa da parte dell'appaltatore decidono altresì sull'indennizzo che gli sia dovuto.

ART. 51 PRONUNCIA ARBITRALE Il lodo arbitrale è pronunziato nel termine di 90 giorni dalla data della costituzione del collegio degli arbitri, salvo il disposto dell'art. 820 del codice di procedura civile. La esecuzione della pronuncia arbitrale è regolata dal codice di procedura civile. Contro la pronuncia arbitrale è ammessa impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile. Gli arbitri decidono a carico di quale delle parti ed in quale proporzione debbano andare le spese del giudizio. La liquidazione delle spese e degli onorari agli arbitri ha luogo nei modi stabiliti dall'art. 814 del codice di procedura civile.

 

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